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C.M. 29/03/2002

1. adottare, (omissis), l'aliquota del 6 per mille relativamente all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili); 2. di confermare a L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis) . Il Comune di MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 4,8 per mille, con detrazione di L. 200.000; unità immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale aliquota 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni aliquota 4,8 per mille; immobili destinati alle attività produttive aliquota 4,8 per mille. (Omissis). Il Comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, per i motivi espressi nelle premesse, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di: alloggi non locati: da intendersi le unità immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;seconda casa: si Il Comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato il 12 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

2. A) Aliquota ordinaria: 7 per mille; B) Abitazione principale: 6 per mille;

C) Pertinenze dell'abitazione principale: 6 per mille; D) Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado di parentela, con comodato registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986: 6 per mille; 3. La detrazione per abitazione principale viene fissata in L. 200.000. (Omissis). Il Comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

2. di determinare e confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,25 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, cosÌ come previsto per l'anno 2001; 3. di precisare che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale trova automatica applicazione anche per le pertinenze dell'abitazione medesima; 4. di confermare e determinare, altresÌ, per l'anno 2002, la detrazione di e 103,29 (pari a L. 200.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). Il Comune di MONTELAPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura dei 5 per mille. (Omissis) . Il Comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per gli immobili considerati abitazione principale e quelli a quest'ultima equiparati ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili; 3. di dare atto che, anche per il 2002, dell'aliquota ridotta del 5 per mille e della detrazione del successivo punto 7 non potranno beneficiare i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione e locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale; 4. di confermare che dell'aliquota ridotta del cinque per mille e non della detrazione prevista per gli immobili considerati abitazione principale possono usufruire, nel limite di cui all'art. 18 del vigente regolamento de quo, le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente; 5. di confermare l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille e della detrazione d'imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione;

6. di confermare il beneficio della sola aliquota ridotta del 5 per mille e non della detrazione di cui al punto successivo per i proprietari od equipollenti relativamente all'abitazione e relative pertinenze, nel limite di cui all'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); 7. di prevedere, per l'anno 2002, la detrazione di euro 104,00 (L. 201.372) per tutte le abitazioni Il Comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Il Comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di stabilire confermando le misure vigenti le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: nella misura del 5 per mille da valere per le unità immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo; nella misura del 6,5 per mille da valere per gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 2. di confermare per l'anno 2002 in euro 103,29, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996 afferente la riduzione d'imposta sulla residenza principale del soggetto passivo; (Omissis). Il Comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

2. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. di confermare altresÌ la detrazione di Legge, di Lire 200.000, pari ad Euro 103,29 per la prima casa. (Omissis) . Il Comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, nella misura unica del 5 per mille. 2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, pari a euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 4. di stabilire che se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). Il Comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 1 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5,4 per mille abitazione principale; 6,9 per mille immobili diversi. (Omissis) . Il Comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: 5 per mille

b) altri fabbricati: 6 per mille

c) aree fabbricabili: 6 per mille. (Omissis). Il Comune di MUZZANO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo Comune nella misura del 5,5 per mille, in misura uguale a quella in vigore per lo scorso anno, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in 103,30 Euro, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2. (Omissis). Il Comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato, il 16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di stabilire per l'anno 202 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2) di proporre al consiglio comunale di adottare la misura della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). Il Comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune come segue: aliquota al 5 per mille per l'abitazione principale; aliquota al 6 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura base di Euro 103,29. (Omissis). Il Comune di NICOSIA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . fissare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis) . Il Comune di NOCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

 

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